Il bilancio d'esercizio
La revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti
La finalità della revisione legale è quella di accrescere il livello di fiducia che gli utilizzatori (soci, dipendenti, creditori, banche, fornitori, altri stakeholder) ripongono nelle informazioni e nei dati riportati nel bilancio d’esercizio, mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto che il bilancio, nel suo complesso sia redatto in tutti gli aspetti rilevanti, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
La revisione legale consiste principalmente in una serie coordinata di controlli sulla regolare tenuta della contabilità, sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nei bilanci, finalizzati all’individuazione di eventuali errori nella stesura del bilancio di esercizio e alla verifica della corretta applicazione dei principi contabili.
Nel nostro Paese, l’attività di revisione legale è disciplinata dall’art. 2409-bis del Codice Civile, dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e che è stato modificato significativamente dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, di recepimento della direttiva 2014/56/UE) e dai Principi di revisione ISA (Italia).
Obblighi di revisione
L’art. 2477, 2° comma, lettera c) del codice civile prevede per le S.r.l. e per le Cooperative (tipo S.r.l.) l’obbligo di nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico – o del revisore quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Le fasi del processo di revisione
Per ogni incarico, sulla base dell’analisi preliminare del bilancio d’esercizio della società da sottoporre a revisione legale, Accurate elabora un piano di revisione, che sarà successivamente affinato in sede di effettuazione delle procedure di pianificazione.
Le attività relative alla revisione legale si sviluppano nel corso dell’intero esercizio e sono caratterizzate da alcuni momenti significativi:
- pianificazione ed identificazione del rischio, ai sensi del Principi di revisione internazionale ISA Italia nn. 300, 305 e 330;
- strategia di audit e piano della revisione;
- verifiche periodiche trimestrali ai sensi del Principio di revisione SA Italia n. 250B;
- attività di interim e predisposizione delle procedure di conferma esterna ai sensi del Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 505 (c.d. circolarizzazioni) e pianificazione degli inventari di magazzino ai sensi del Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 501;
- attività di final con bilanci d’esercizio con chiusura nei 120 giorni o nei 180 giorni: verifiche di validità sulle diverse aree significative del bilancio d’esercizio.
A solo titolo esemplificativo si fornisce di seguito un’ipotesi delle procedure e delle tempistiche delle principali fasi del processo di revisione:
Attività preliminari: aprile – settembre
- Raccolta di informazioni inerenti la conoscenza dell’attività aziendale
- Lettera di proposta per l’incarico di revisione (di norma per una durata di tre esercizi)
- Delibera assembleare di conferimento dell’incarico di revisione
- Accettazione, da parte della società, della proposta e conseguente conferimento dell’incarico ad Accurate
Pianificazione e interim: settembre - novembre
- Considerazione sui rischi di business, di settore e individuazione dei conseguenti punti di attenzione nella revisione del bilancio
- Comprensione del sistema di controllo interno e verifiche sul suo concreto funzionamento
- Predisposizione del piano di revisione
- Condivisione degli elementi emersi dall’analisi del sistema di controllo
Final Audit: dicembre - gennaio
- Esecuzione della verifica inventariale
Final Audit: gennaio
- Attivazione delle procedure di ottenimento da terzi delle conferme esterne (da clienti, fornitori, banche, consulenti legali e fiscali)
Final Audit: febbraio - aprile
- Esecuzione di attività di revisione sui dati annuali
- Condivisione dei risultati con la direzione
- Attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale
- Analisi dell’informativa contenuta nel bilancio e degli altri documenti di bilancio, in particolare della relazione sulla gestione
- Analisi degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
- Emissione da parte della direzione della società della lettera di attestazione
- Emissione da parte di Accurate Audit & Advisory della relazione di revisione
- Pianificazione attività successive (verifiche periodiche, dichiarativi, etc.)
Verifiche periodiche: aprile, luglio, ottobre
- Discussione eventuali eventi significativo del periodo
- Attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale
- Costante monitoraggio economico finanziario
Gli adeguati assetti organizzativi
Il codice della crisi e dell’insolvenza ha introdotto il dovere dell’organo amministrativo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
L’art. 2086, co. 2, c.c. recita infatti “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il legislatore impone, quindi, la responsabilità dell’istituzione di adeguati assetti all’organo amministrativo, mentre l’organo di controllo dovrà vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Gli adeguati assetti devono essere proporzionali alla dimensione e alla complessità dell’attività dell’impresa.
Recenti sentenze dei tribunali hanno affermato che la mancata adozione di adeguati assetti, costituisce una grave irregolarità, denunciabile al tribunale, sufficiente a giustificare la revoca dell’organo amministrativo. Inoltre, la mancata istituzione di adeguati assetti e del loro concreto funzionamento, nonché la mancata verifica periodica della loro adeguatezza possono legittimare, in capo agli amministratori e ai sindaci, un’azione di responsabilità per danni.
La norma stabilisce che, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli adeguati assetti devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (flussi di cassa prospettici);
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all’art. 25-opties impone all’organo di controllo dell’impresa (collegio sindacale o sindaco unico) e al revisore legale incaricato della revisione del bilancio, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l’obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico) la presenza delle circostanze che rendono necessaria la presentazione di un’istanza di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Tali circostanze sono costituite da uno stato del debitore che:
a) rende probabile l'insolvenza, che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi; ovvero,
b) si palesa con inadempimenti o altri fatti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La segnalazione deve essere motivata, trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
L’istituzione di adeguati assetti può generare effettivamente valore solamente se riesce ad incidere sulla cultura aziendale, orientandola alla gestione del rischio, altrimenti rischia di rimanere un mero adempimento burocratico. Istituire adeguati assetti è importante anche nella gestione dei rischi ESG (ambiente, sociale e governance) essendo questi ultimi compatibili con un approccio forward-looking sulla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale a medio e lungo termine.